Il nuovo decreto anticorruzione

ROMA – La Camera dei Deputati ha approvato i 20 articoli del ddl anticorruzione. Ecco le principali novità.
Un’authority anti-corruzione. Nasce la Civit, e cioè la Commissione per la trasparenza delle amministrazioni pubbliche. Tra i suoi compiti:individuare interventi di prevenzione e contrasto.

Trasparenza dei dati e degli incarichi. Saranno pubblicate notizie su procedimenti amministrativi, costi di opere e servizi. Saranno pubblicati ruoli, incarichi e retribuzioni. Massima trasparenza per gli incarichi affidate a esterni per le posizioni dirigenziali non sottoposte a concorso. Chi ha svolto ruoli dirigenziali nella Pa non potrà per tre anni svolgere analoghi ruoli con privati che lavorano con la Pa stessa. Il codice di comportamento per i dipendenti: chi reca danni patrimoniali alla Pa, violando le sue regole di comportamento, pagherà di tasca sua.

Tutele per i dipendenti che denunciano illeciti. Garantisce l’anonimato (art. 5) ai dipendenti che segnalano illeciti commessi da colleghi o superiori, ma gli stessi in caso di calunnia o diffamazione rischiano il licenziamento e di dover risarcire il danno in sede civile (emendamento voluto dal Pdl).

Niente regali ai dipendenti. Divieto a tutti i dipendenti pubblici di chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi regali d’uso di modico valore e nei limiti di normali relazioni di cortesia.

White list. In ogni Prefettura vi sarà l’elenco delle imprese virtuose, cioè non a rischio mafia.

Arbitrati vietati alle toghe. Niente arbitrati per i magistrati (ordinari, amministrativi, contabili o militari) e per gli avvocati dello Stato (art. 2). Per farli servirà autorizzazione ben motivata delle varie Pa. I limiti varranno anche per le società a partecipazione pubblica o con capitale pubblico.

Niente appalti per i condannati. I condannati per reati gravi come corruzione e mafia (art. 7) non potranno più fare appalti con la P.A. Nelle fattispecie dei reati rientrerà anche la concussione per induzione inserita proprio ieri direttamente in Aula.

Incarichi extragiudiziari dei magistrati. I magistrati potranno rimanere fuori ruolo solo (art. 12) per dieci anni complessivi (e per non più di cinque consecutivi) per assumere i doppi incarichi senza deroghe. Verrà mantenuta la retribuzione dell’amministrazione di provenienza né si potrà cumulare stipendi. La norma, detta Giachetti dal cognome del deputato proponente, ha suscitato lunghe polemiche.

Incandidabilità. E’ stato uno dei nodi critici e più discussi del ddl (art.10). Con una legge delega il governo ha ora un anno di tempo per stabilire l’incandidabilità di chi viene condannato con sentenza passata in giudicato a più di due anni per reati gravi come mafia o contro la P.A.(concussione, corruzione, e così via) o per quelli per cui è prevista una pena massima superiore ai tre anni al Parlamento (Camera e Senato), in elezioni locali (Regione, Provincia, Comuni) e all’Europarlamento né avere incarichi di governo. Il problema è da quando scatteranno tali limiti. Fli e Idv hanno accusato il governo di voler prendere tempo e, dunque, di far scattare tali limiti dopo le legislative del 2013, facendole valere solo la legislatura del 2018. Ma ieri un ordine del giorno Pd-Udc ha impegnato l’esecutivo a disciplinare la materia in quattro mesi a partire dall’approvazione del ddl.

La nuova concussione. Resta il reato di concussione (art.317), ma spacchettato: la concussione con minaccia e violenza viene punita da 6 a 12 anni, ma in questo caso il privato resta parte lesa. Nasce la concussione per induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater) in cui la pena è meno grave dell’attuale concussione (da 3 a 8 anni, anziché da 4 a 12 di ora) ma punisce sia l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della propria funzione, induce a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità sia il privato-concusso che prometta denaro o altra utilità, pur se con pena meno lieve (fino a 3 anni).

Corruzione. Aumentano tutte le pene per corruzione in atti giudiziari (da 4 a 10 anni), abuso d’ufficio (da 1 a 4), corruzione per l’esercizio della funzione (da 1 a 5, il reato diventa così intercettabile), corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (da 4 a 8), peculato (da 3 a 4 anni).

Traffico di influenze illecite e corruzione tra privati. Il primo punisce (art. 13) con il carcere da 1 a 3 anni chi sfrutta le sue relazioni con il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio per farsi dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della sua mediazione illecita o per remunerare il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Stessa pena per chi dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. Con la corruzione tra privati (art. 14), nuovo reato che modifica il codice civile, sono puniti da 1 a 3 anni i vertici delle società che, compiendo od omettendo atti in violazione dei propri obblighi d’ufficio o di fedeltà, creano danno alla società.

tratto da “Il Messaggero” del 15 giugno 2012

Info su Alessandro Boggian

Presidente del Comitato Provinciale OPES Verona - Ente di Promozione Sportiva e Sociale riconosciuto dal CONI
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