Defibrillatori e operatori

Nonostante che con decreto del Ministero della Salute dell’11 gennaio 2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 gennaio u.s.), il termine del 20 gennaio imposto alle società sportive dilettantistiche per la dotazione del defibrillatore sia stato differito di sei mesi, è estremamente importante che gli enti sportivi acquisiscano piena consapevolezza dell’obbligo di dotarsi degli strumenti salvavita.

Ai sensi dell’art. 5 del Decreto Balduzzi, gli enti sportivi dilettantistici, ad eccezione di quelli che svolgono attività sportiva a ridotto impegno cardiocircolatorio (quali bocce -escluse bocce in volo-, biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili) sono obbligati a dotarsi di defibrillatori semiautomatici nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida riportate nell’allegato E del medesimo decreto.

Il dettato normativo è quindi chiaro nel porre l’obbligo della dotazione dello strumento salvavita a carico delle società e associazioni dilettantistiche (oltre che professionistiche), non a carico dei gestori dell’impianto. In tal senso, si è pronunciata solo qualche legge regionale.

Seppure l’onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione sia a carico della società, il legislatore (probabilmente in un’ottica di efficienza) ha stabilito che le società che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell’attuazione di un simile obbligo.

Le società singole o associate possono inoltre demandare l’onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell’impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all’uso e alla gestione; l’obbligo sussiste in capo al gestore, pertanto, solo in presenza di una espressa pattuizione in tal senso. Al riguardo, è opportuno segnalare che un simile accordo deve essere redatto in modo minuzioso, indicando gli obblighi specifici a carico di ciascuna parte, considerate le gravi conseguenze derivanti dall’inadempimento dei doveri in materia di dotazione dell’apparecchio salvavita e dell’adeguata manutenzione dello stesso. La società, infatti, è responsabile non solo della presenza, bensì anche del regolare funzionamento dello strumento salvavita.

I dispositivi devono essere mantenuti in condizioni di operatività (la batteria, ad esempio, deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento e le piastre adesive devono essere sostituite alla scadenza); al fine di verificarne sistematicamente l’operatività ed il corretto funzionamento, deve essere identificato un referente incaricato di compiere simili verifiche.

Ai sensi delle disposizioni contenute nel Decreto Balduzzi, le società che utilizzano permanentemente o temporaneamente un impianto sportivo devono inoltre assicurarsi della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo.

L’utilizzo del DAE è riservato ai soggetti che abbiano ricevuto una formazione specifica (per cui è obbligatorio un retraining ogni due anni); la presenza di una persona formata deve essere garantita nel corso delle gare e degli allenamenti.

E’ oltremodo evidente che non possa essere specificato ex lege il numero di persone che devono essere formate da ciascuna società, posto che il numero di soggetti da formare e’ strettamente dipendente dal luogo in cui è posizionato il DAE e dal tipo di organizzazione presente. E’ tuttavia auspicabile che per ogni dae sia garantita la formazione di un numero sufficiente di persone, individuate tra coloro i quali, appaiono più idonei a svolgere il compito di first responder per disponibilità, presenza temporale nell’impianto sportivo e presunta attitudine.

E’ necessario sottolineare, infine, che nel rispondere al quesito del lettore, si è dato conto delle disposizioni del decreto Balduzzi attualmente in vigore, ma non può escludersi che la proroga di sei mesi sia utilizzata per apportare modifiche alla disciplina attuale.

Fonte: FiscoSport

Info su Alessandro Boggian

Presidente del Comitato Provinciale OPES Verona - Ente di Promozione Sportiva e Sociale riconosciuto dal CONI
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