ASD: come iscriversi al 5 X mille

5x1000Si ricorda che dal 2015, con la legge di Stabilità 2014 (comma 154), le disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille (art. 2, co. da 4-novies a 4-undecies, d.l. legge 25 marzo 2010, n. 40, conv. in l. 22 maggio 2010, n. 73) si applicano anche agli anni successivi al 2015, così come del resto specificato anche dalla circolare AdE n. 13/E del 26 marzo.

1. Soggetti ammessi

Le categorie degli enti del volontariato potenziali destinatari del cinque per mille sono:

  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nell’anagrafe delle Onlus, compresi gli enti che svolgono attività nel settore della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale
  • gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal ministero dell’Interno, iscritti all’anagrafe come Onlus parziali, limitatamente cioè alle attività svolte con finalità di solidarietà sociale
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri previsti dalla legge 266/1991
  • le organizzazioni non governative già riconosciute idonee alla data del 29 agosto 2014 e inserite nell’elenco tenuto dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale
  • le cooperative sociali iscritte all’albo nazionale delle società cooperative e consorzi di cooperative con base sociale formata al 100% dalle stesse cooperative sociali
  • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali
  • le associazioni e fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche, che operano senza fine di lucro nei settori di attività delle Onlus (articolo 10, comma 1), lettera a), D.lgs. 460/1997). (Onlus, APS, associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997, vale a dire assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, ecc…)

…e ovviamente, le associazioni sportive dilettantistiche, che per essere ammesse al beneficio devono possedere i seguenti requisiti:

  • costituzione ai sensi dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  • possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
  • affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
  • presenza nell’ambito dell’organizzazione del settore giovanile;
  • effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

2.  Iscrizione entro il 9 maggio 2016

Il termine di iscrizione alle liste è fissato al 7 maggio di ogni anno: poiché nel 2016 cade di sabato, la domanda va presentata entro il 9 maggio 2016. 

La modalità è solo quella telematica: è necessario compilare il modello in pdf scaricabile dal sito dell’Agenzia e trasmetterlo solo in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.): per la compilazione e la trasmissione telematica, l’Agenzia delle Entrate richiede l’esecuzione di una particolare procedura che prevede l’utilizzazione di uno specifico software scaricabile qui.

La domanda va presentata ogni anno: le iscrizioni degli anni precedenti non hanno più alcuna validità per l’anno in corso.

3. La pubblicazione degli elenchi e la rettifica di errori

Sul proprio sito, entro il 14 maggio, l’Agenzia pubblicherà gli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno inviato la richiesta di iscrizione; se l’a.s.d. individua errori o inesattezze avrà tempo fino al 20 maggio per chiederne la correzione alla direzione regionale delle Entrate del proprio ambito territoriale.

Entro il 25 maggio saranno quindi pubblicati gli elenchi degli iscritti corretti e aggiornati.

4.  La dichiarazione sostitutiva

Entro il prossimo 30 giugno è necessario presentare all’ufficio del Coni territorialmente competente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà firmata dal rappresentante legale dell’ente che attesti il possesso dei requisiti necessari per avere diritto al 5 per mille, accompagnata da una fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

5.  C.d. Remissione in bonis

Con l’introduzione della c.d. remissione in bonis la domanda di iscrizione può essere presentata anche oltre il termine fissato del 9 maggio purché domanda e successive integrazioni documentali avvengano entro il 30 settembre 2016, e contestualmente venga versata la sanzione di 258 euro. Questa sorta di “salvagente” permette anche di sanare eventuali irregolarità relative alle varie documentazioni già presentate purché l’a.s.d. sia comunque in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al beneficio già dal 7 maggio, cioè alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione.

Info su Alessandro Boggian

Presidente del Comitato Provinciale OPES Verona - Ente di Promozione Sportiva e Sociale riconosciuto dal CONI
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