Ecco in allegato due circolari del 3 aprile 2014 del Ministero delle Giustizia che escludono la necessità del certificato penale per i rapporti non di dipendenza. L’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia ha infatti fornito due importanti chiarimenti in merito all’applicazione del decreto legislativo n. 39/2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
Nel primo chiarisce che la disciplina si applica solo ai “rapporti di lavoro”. Tale affermazione netta porta a escludere che rientrino nell’obbligo della certificazione del casellario giudiziale tutti gli istruttori e tecnici con i quali non si sia configurato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato (pertanto nulla dovrà essere richiesto ai soggetti che svolgono volontariato presso società e associazioni sportive dilettantistiche, pur se ricevessero compensi ex art. 67 primo comma let. M).
La seconda chiarisce che nei casi in cui la certificazione sia obbligatoria, nelle more del rilascio del certificato regolarmente richiesto da parte del Casellario, si potrà procedere all’utilizzo dei lavoratori addetti ai minori previa acquisizione di atto di notorietà avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Scarica le circolari del Ministero delle Giustizia
CIRCOLARE 1 – sull’esclusione dei rapporti di volontariato dal certificato penale
CIRCOLARE 2 – sulla possibilità di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione