Il certificato medico per l’attività sportiva

Decreto 24 aprile 2013, recante “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica

Definizione di attività sportiva non agonistica e relativa certificazione (art. 3).

Innanzitutto si rappresenta che, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 3 del presente decreto, il decreto ministeriale 28 febbraio 1983, recante “norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica”, è abrogato.

Ciò premesso, in base al ripetuto art. 3 del presente decreto, per attività sportiva non agonistica si intende quella praticata dai seguenti soggetti:
– gli alunni che svolgono attività fisico – sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
– coloro i quali svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
– coloro i quali partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

l praticanti un’attività sportiva non agonistica, per come delineata in precedenza, devono sottoporsi a controllo medico annuale che determina l’idoneità a tale pratica sportiva.
La certificazione conseguente al controllo medico attestante l’idoneità fisica alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico è rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport su apposito modello predefinito.
Tale certificazione presuppone, come obbligatoria, la preventiva misurazione della pressione arteriosa e l’effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo, refertato secondo gli standard professionali esistenti.
Nel caso di sospetto diagnostico o in presenza di patologie croniche o conclamate si raccomanda al medico certificatore di avvalersi della consulenza del medico specialista in medicina dello sport e, secondo il giudizio clinico, dello specialista in branca.

Come il precedente, il Decreto conferma che le visite sportive non agonistiche NON SI POSSONO EFFETTUARE NEGLI SPOGLIATOI!
La normativa prevede infatti che le visite sportive vengano effettuate non solo da personale qualificato ma anche in ambienti (ambulatori) la cui idoneità sia stata certificata dall’ufficiale sanitario.

Per chi esegue visite sportive negli spogliatoi ricordo ancora che non è “si accettano anche i certificati del proprio pediatra o medico di base”…..sono gli unici certificati validi ai fini dell’attività sportiva non agonistica.

Info su Alessandro Boggian

Presidente del Comitato Provinciale OPES Verona - Ente di Promozione Sportiva e Sociale riconosciuto dal CONI
Questa voce è stata pubblicata in Articoli tratti da quotidiani, Riflessioni personali e contrassegnata con , . Contrassegna il permalink.

I commenti sono chiusi.