Di fronte ai dubbi sollevati dai successivi interventi normativi, tra aprile e ottobre 2013, intorno ai certificati rilasciati per l’attività sportiva, ci siamo rivolti all’unica fonte in grado di fornire risposte certe e autorevoli: il Ministero della Salute.
Nell’intervista che segue, il Direttore Generale della Ricerca Sanitaria e Biomedica e della Vigilanza sugli Enti, dott. Massimo Casciello, ha fornito importanti chiarimenti relativi ad alcuni aspetti della disciplina, normata – come si è detto – da diversi provvedimenti, ultimo dei quali l’art 4 della legge 30.10.2013 n. 125.
I quesiti posti al dirigente del Ministero della Salute sono stati formulati dall’avvocato Guido Martinelli in un articolo pubblicato su Sport Industry Magazine 14 e ruotano intorno a differenti temi:
- l’obbligo (o meno) dell’elettrocardiogramma per l’attività sportiva non agonistica,
- la responsabilità (o meno) della verifica da parte delle società sportive,
- l’adozione di linee guida,
- la validità dei certificati in corso,
- le attività ad alta intensità cardiocircolatoria.
1) L’art. 4 della legge 30.10.2013 n. 125 prevede che i medici, al fine del rilascio del certificato per attività sportiva non agonistica, “si avvalgano dell’esame clinico e degli accertamenti, incluso l’elettrocardiogramma, secondo linee approvate dal Ministro della Salute”. Quando saranno approvate queste linee guida e cosa accadrà fino ad allora?
“Il Ministero della salute, ad oggi, ha avviato tutte le iniziative necessarie per concludere in tempi brevi l’adozione delle previste linee guida proposte dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, organizzando anche un gruppo di lavoro che vede coinvolte le Regioni, prima dell’acquisizione del parere del Consiglio Superiore di Sanità.”
2) Continuerà a essere valida la precedente normativa che lasciava al medico la facoltà di imporre o meno l’elettrocardiogramma?
“Per quanto riguarda la certificazione per l’attività sportiva non agonistica, nell’attesa dell’adozione delle specifiche linee guida, tali certificati dovrebbero comunque essere rilasciati previa valutazione dell’elettrocardiogramma ed eventualmente di altri esami clinici, a discrezione dal medico certificatore, nel caso siano stati emessi dopo l’entrata in vigore della legge, n. 125./2013.”
3) Rimangono validi quei certificati in circolazione e in corso di validità per i quali non era prevista neanche come facoltà la prescrizione dell’elettrocardiogramma?
“La validità di questi certificati rimane annuale, non essendo stata modificata rispetto a quanto previsto dal decreto ministeriale 24 aprile 2013, anche se emessi in conformità alle precedenti disposizioni normative.”
4) La norma individua le categorie di medici che possono rilasciare questi certificati:medico di base, pediatra di libera scelta o medico dello sport. La società sportiva o la palestra che riceve il certificato è tenuta a verificare che il medesimo sia stato effettivamente rilasciato da un medico appartenente ai gruppi autorizzati al rilascio?
“I certificati medici, in generale, sono soggetti alle norme che regolamentano la materia in campo civile e penale in capo al certificatore, per cui la società sportiva non può avere l’obbligo di verificare se il medico certificatore sia o meno appartenente a quelle categorie identificate dalla legge quali competenti al rilascio di tali certificati.”
5) L’art. 4 del decreto Balduzzi, apparentemente nel pieno della propria applicabilità, prevede l’obbligo di un certificato corredato da diversi esami diagnostici per attività amatoriale o non agonistica posta in essere da soggetti “non tesserati” per attività ad alta intensità cardiocircolatoria. Di detta attività viene fatto un elenco esemplificativo (manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 chilometri, gran fondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo) citando, poi, l’applicabilità della disposizione anche per “tipologie analoghe”. Quali sono queste tipologie analoghe? Qual è l’autorità preposta a stabilirlo?
“L’articolo 4 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, introduce un parametro di valutazione legato alla tipologia di attività sportiva; si parla principalmente di attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare, che non può non considerare la valutazione clinica del soggetto che la pratica, per cui – a prescindere dalle esemplificazioni riportate – sarà il medico certificatore a valutarne il grado di impegno cardiovascolare sostenibile.”